Art. 1.

      1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

      «2-bis. Nel caso di giacimenti situati in terraferma e di giacimenti situati in tutto o prevalentemente nel sottofondo del mare territoriale connessi a un'unica centrale di trattamento in terraferma, l'aliquota di cui al comma 1 è calcolata e corrisposta con riferimento al complesso delle produzioni dei giacimenti stessi, applicando una sola volta l'esenzione di cui al comma 6-bis dell'articolo 19, per i primi 50 milioni di Smc di gas e per le prime 40.000 tonnellate di olio»;

          b) al comma 3, le parole: «dal comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 2 e 2-bis».